Coronavirus, consigli per i viaggi annullati

7 marzo 2020
Fonte: la Repubblica
Prima di partire è bene consultare “Viaggiare sicuri”, il portale dell’unità di crisi della Farnesina

Coronavirus, ecco alcuni piccoli consigli utili in caso di annullamento viaggi in seguito all’emergenza. Le compagnie di trasporto e i tour operator, anche se in maniera diversa, si stanno adeguando velocemente alle direttive del governo e alle esigenze dei passeggeri, creando canali preferenziali sia di rimborso, sia d’informazione. Per sapere quali sono i Paesi a rischio occorre consultare “Viaggiare sicuri”, il portale dell’unità di crisi della Farnesina.

Nel caso in cui un pacchetto turistico acquistato da un tour operator per più servizi (ad esempio trasporto e hotel) venga cancellato o annullato dall’organizzatore per cause indipendenti dalla sua volontà, “il consumatore ha diritto al rimborso entro 14 giorni dell’intero prezzo del pacchetto turistico senza applicazione di alcuna penalità, ma non ha diritto anche al risarcimento del danno (es. da ferie non godute e/o vacanza rovinata” spiega Gennaro Caiazzo, legale del sito avvocatoviaggiatore-adtv.

Ogni tour operator lavora diversamente ma, in linea di massima, ognuno ha predisposto o sta predisponendo un canale di rimborso più o meno semplice per coloro che hanno subito la cancellazione del viaggio. Diverso è il caso in cui sia il consumatore a non voler partire. In tal caso “laddove questa possibilità non sia stata offerta e/o prevista dal tour operator (esempio la tratta interessata non corrisponde ad una cosiddetta zona rossa), sarà il consumatore a dover manifestare la propria perdita di interesse al viaggio – a causa dell’epidemia del coronavirus – con atto scritto da inviare a tour operator – prosegue – Se questo si rifiutasse di cancellare il viaggio senza penalità, i consumatori  possono ricorre a vie legali oppure rivolgersi alle Alternative dispute resolutions, se ritengono i loro diritti lesi”.

Relativamente al trasporto aereo la situazione è similare poichè : “Se il volo viene cancellato dalla compagnia, il passeggero ha diritto al rimborso dell’intero prezzo pagato entro 7 giorni, ovvero al cambio data. Se il volo non è stato cancellato ma i passeggeri interessati sono comunque soggetti alle restrizioni imposte da Paesi terzi o per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 e quindi non possono usufruire del biglietto aereo perché sono in quarantena o vivono all’interno della zona rossa hanno diritto al rimborso fino a quando durerà la situazione di emergenza. Secondo l’Enac, per ottenere il risarcimento è necessario presentare una richiesta alla compagnia aerea indicando l’ordinanza o il provvedimento con il quale è stata disposta dal presidente della regione o dal prefetto la restrizione. Se il vettore rifiuta il rimborso i passeggeri possono ricorre a vie legali oppure rivolgersi alle A.D.R.”.

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https://napoli.repubblica.it/cronaca/2020/03/07/news/coronavirus_qualche_consiglio_per_i_viaggi_annullati-250513367/