Viaggi saltati, guerra tra tour operator e turisti
12 aprile 2020
Fonte: Roma
Continuano le polemiche riguardo la guerra civile in atto, tra clienti e tour operator, causata dalle disdette dei pacchetti turistici per via del Coronavirus. L’emanazione D.L. 9/2020 del 2 marzo scorso, in applicazione dell’art. 28, ha previsto che, in caso di recesso da parte del viaggiatore della vacanza già prenotata, l’organizzatore possa offrire due opzioni: il rimborso della cifra pagata dai clienti o l’emissione di un voucher. Questi ultimi sarebbero di importo pari alla cifra spesa dal cliente, da utilizzare entro un anno dall’emissione. Così, la decisione “parrebbe”, il condizionale è d’obbligo, spettare al tour operator e non al consumatore. Da una prima analisi, la normativa cd. d’emergenza sembrerebbe estendere le più favorevoli conseguenze previste dal Codice del Turismo in caso di cancellazione da parte del tour operator, all’ipotesi di recesso da parte del viaggiatore. Ma ciò è dovuto al fatto che il Dl 9/2020 veniva emesso in un momento in cui solo la parte nord dell’Italia era considerata “zona rossa”. Infatti, il Codice del Turismo prevede conseguenze diverse a seconda del fatto che la cancellazione derivi da una scelta del viaggiatore o del tour operator, come spiega l’avvocato Gennaro Caiazzo “Di fatto sono gli stessi tour operator che stanno procedendo a cancellare i pacchetti turistici precedentemente venduti, sebbene costretti da circostanze eccezionali, sia chiaro, e non i viaggiatori. In tal caso, però, si applicherebbe la legge ordinaria e quindi anche il Codice del Turismo, che attribuisce al viaggiatore una facoltà di scelta tra rimborso ed usufruizione di pacchetto turistico alternativo, dove possibile. Quindi, qualsiasi comportamento non conforme allo stesso codice, sarebbe da ritenersi illegittimo laddove il viaggiatore non è messo in condizione di scegliere, essendo così tenuto ad accettare direttamente il voucher emesso dal tour operator, così rischiando anche di non poterlo utilizzare entro l’anno”.
Qui subentra, però, un altro problema: lo scontro tra la nuove norme nazionali cosiddette d’emergenza e quelle europee precedentemente recepite.
Infatti le ultimissime norme nazionali in tema di turismo non sembrano essere in linea con quelle europee orientate verso il “favor consumatoris”, visto che già le direttive CEE degli anni ’90 precisavano che gli Stati membri devono adottare disposizioni più severe in materia di viaggi «tutto compreso», ma al fine di tutelare il consumatore. Ed in effetti, l’art. 28. D.l. 9/2020 contrasterebbe con il Codice del Turismo.
Quindi, conclude l’avvocato Gennaro Caiazzo, che nonostante gli operatori di settore stiano continuando ad emettere voucher, indipendentemente dalle richieste dei consumatori che reclamano il rimborso della liquidità per le loro vacanze annullate, allo stato attuale non è stato previsto alcun depotenziamento delle norme U.E. a tutela dei consumatori, che restano tuttora valide e prevalenti su quelle nazionali. Lo stesso legale dei viaggiatori (avvocatoviaggiatore-adtv.it), però, si appella al buon senso di questi ultimi e specifica che ogni caso deve essere valutato dettagliatamente al fine di stabilire se vi possa essere o meno un diritto al rimborso.