NEGATO IMBARCO OVERBOOKING DIRITTI

Sei stato vittima di overbooking?

Sei arrivato in aeroporto e ti è stato negato l’imbarco sul tuo volo dovendo così attendere di essere ricollocato sul primo aereo disponibile, a limite anche con destinazione o luogo di partenza diverso da quello originariamente pattuito?

L’overbooking e / o negato imbarco sul primo volo ha causato la perdita del volo in coincidenza?

Se oltre a subire uno dei disagi sopra descritti, sei anche giunto a destinazione con più di tre ore di ritardo, potresti aver diritto ad un risarcimento in danaro.

Infatti, la normativa europea impone alle compagnie aeree, a determinate condizioni, di tutelare il passeggero nei seguenti modi:

  • fornirgli la dovuta assistenza (es. pasti, bevande, fax e telefonate etc.)
  • pagargli la compensazione pecuniaria di euro 250,00 / 400,00 / 600,00 in base all’itinerario contrattualmente stabilito ed alla lunghezza della tratta coperta.
  • riorganizzare nel minor tempo possibile il suo itinerario al fine di creargli meno disagio possibile

Ovviamente, non in tutti i casi di negato imbarco e/o overbooking  che genera un ritardo superiore a tre ore la compagnia è tenuta a pagare la compensazione pecuniaria al passeggero.

Infatti, ogni ipotesi di cancellazione volo deve essere valutata attentamente da un esperto al fine di escludere sia l’esistenza di una circostanza eccezionale valida, sia che la tratta coperta sia ricompresa fra quelle che possono dare diritto ad un risarcimento.

E’ buona norma conservare:

  1. le carte d’imbarco relative al volo cancellato ed a quello sostituito;
  2. il biglietto elettronico;
  3. eventuale attestazione di avvenuto overbooking  (quest’ultima può essere richiesta stesso in aeroporto alla compagnia aerea);
  4. le ricevute di spesa  (anche la più banale, se riconducibile alla mancata o insufficiente assistenza);
  5. ogni altro documento inerente all’evento della cancellazione volo.

www.AvvocatoViaggiatore-ADTV.it offre consulenza gratuita a tutti coloro che ne faranno richiesta  al fine di vagliare caso per caso se vi è stata o meno violazione della normativa europea nei confronti del passeggero ed offre assistenza a condizioni e modalità pressoché gratuite mettendo a tua disposizione tutto il know how di professionisti del settore.

Che aspetti? Compila il modulo di contatto cliccando sul bottone presente qui sotto ed attendi la  risposta di un nostro esperto.

Attenzione: Avvocato Viaggiatore-ADTV  consiglia di diffidare da portali web, spesso copia l’uno dell’altro, che millantano semplici e veloci rimborsi in danaro in caso di disagio aereo.  Infatti, le compagnie aeree, a discapito di quanto qualche portale web vuole far credere, sono delle società che gestiscono centinaia di voli al giorno in tutto il mondo e,  oltre all’attenzione che   hanno per i loro clienti / passeggeri (nella maggior parte dei casi), conoscono bene la normativa di settore e sono pronte a difendere il loro operato con i denti anche in giudizio. Pertanto, prima di firmare / accettare di procedere a richieste di risarcimento contro gruppi societari che operano a livello mondiale, molto spesso campate in aria, verificate l’attendibilità dell’interlocutore  al fine di non incorrere nel rischio di dover pagare voi il danno.