Rimborso viaggi, Coronavirus: no ai voucher dalla Commissine Europea. I viaggiatori hanno diritto al rimborso in denaro
RIMBORSO VIAGGI, CORONAVIRUS: “Fonti U.E. confermano che i voucher ledono i diritti dei viaggiatori. La tesi dell’avvocato Gennaro Caiazzo, è corretta. Ora agenzie e tour operator dovrebbero adeguarsi“
Rimborso viaggi, Coronavirus. Nonostante le associazioni di categoria, attraverso gli organi di stampa di settore abbiano sostenuto e sostengano ancora che l’intento perseguito dal Legislatore italiano attraverso l’art. 28, D.l. 9/2020 – in materia di rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici – sarebbe stato quello di creare una norma “salva mercato” e che sarebbe “strumentale e fuorviante l’informazione che spetti al consumatore scegliere se usufruire del voucher ovvero ottenere il rimborso“, anche l’Unione Europea manifesta il suo disaccordo.
“Ed infatti la norma in questione nasce per tutelare i viaggiatori, come evincibile già dalla lettura del primo comma“
Ma andiamo in ordine. In data 15 marzo 2020, l’avvocato Gennaro Caiazzo, titolare del sito web www.avvocatoviaggiatore-adtv.it, ha presentato un esposto all’Antitrust per presunta pratica commerciale scorretta da parte dei tour operator che stanno tuttora negando ai viaggiatori il rimborso in soldi dei pacchetti turistici annullati, emettendo solo ed unicamente voucher da spendere entro un anno dall’emissione.
I tour operator, quindi, non stanno ponendo il consumatore dinanzi ad una scelta tra rimborso in soldi o emissione di un voucher di pari importo, ma stanno, sintomaticamente, interpretando la norma su indicata nel senso più favorevole a loro, cioè quello che li autorizzerebbe direttamente ad optare per l’emissione del voucher nominale per il viaggiatore, che avrebbe onere di utilizzo entro un anno dall’emissione.
Rimborso viaggi, Coronavirus: “E qui nasce un altro annoso problema“
Infatti, non solo i viaggiatori, stanno subendo letteralmente il “congelamento” dei loro soldi, senza nemmeno sapere se avranno la possibilità o la voglia di partire entro 12 mesi, ma dall’analisi delle richieste di consulenza ed assistenza pervenute tramite la pagina Facebook L’avvocatoviagiatore-adtv, alcuni di essi lamentano l’emissione di tali voucher, indipendentemente dalla loro richiesta effettiva, con decorrenza da marzo 2020, quindi spesso PRIMA della data in cui avrebbero dovuto effettuare il viaggio. Si pensi a chi doveva partire per le vacanze pasquali o prima dell’estate ed ha subito l’annullamento del pacchetto turistico. Ciò significa che dovrà spendere il voucher entro marzo 2021, vista la decorrenza del termine di validità del voucher da marzo 2020, con tutte le conseguenze del caso anche in termini di valore. Infatti, è chiaro che molti viaggiatori non potranno, con questo sistema, usufruire dello stesso per le ferie pasquali ed estive 2021.
Fonti U.E. confermano: “Rimborso viaggi, Coronavirus. I voucher vanno contro i diritti dei viaggiatori“.
La Commissione Europea, attraverso il suo portavoce, il commissario europeo Didier Reynders, si è espressa contro i voucher da parte di agenzie di viaggio, tour operator e compagnie di trasporti. Il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, in data 3 aprile scorso, riportava le parole rilasciate dal commissario in una intervista televisiva dove nel ricordare che “Le linee guida europee per viaggi tutto compreso e trasporti prevedono che i soldi pagati per i viaggi annullati debbano essere rimborsati al più tardi entro 14 giorni o entro 7 giorni per i voli e che il governo federale (riferendosi a quello tedesco) non può semplicemente annullare questo aspetto unilateralmente“, ha dichiarato: “Abbiamo ricordato alle compagnie aeree e ai tour operator il loro dovere di risarcire i consumatori“.
Di seguito lil link all’articolo originale: https://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/geld-ausgeben/eu-recht-reiseveranstalter-muessen-geld-zurueckzahlen-16710656.html
Rimborso viaggi, Coronavirus: la correttezza della tesi sostenuta dall’avvocato Gennaro Caiazzo
Come anticipato nell’articolo pubblicato dopo l’esposto all’Antitrust del 15 marzo 2020, le norme nazionali cd. d’emergenza in tema di turismo avrebbero dovuto favorire il viaggiatore e non gli operatori turistici o di trasporto. Infatti l’art. 28, D.L. 9/2020, da una prima analisi sembrerebbe estendere le più favorevoli conseguenze previste dal Codice del Turismo in caso di cancellazione da parte del tour operator, all’ipotesi di recesso da parte del viaggiatore. Ma ciò è dovuto al fatto che il Dl 9/2020 veniva emesso in un momento in cui solo la parte nord dell’Italia era considerata “zona rossa”. Infatti, il Codice del Turismo (D.lgs 79/2011) prevede conseguenze diverse a seconda del fatto che la cancellazione derivi da una scelta del viaggiatore o del tour operator. Gli operatori di settore, invece, le hanno fatte proprie emettendo nella stragrande maggioranza dei casi solo voucher e rendendo in ogni caso difficile, se non impossibile, l’accesso al rimborso trincerandosi dietro il famigerato articolo 28 che parrebbe, il condizionale è d’obbligo, attribuire la facoltà di scelta all’operatore turistico o di trasporto. Infatti, è bene chiarire che l’emissione del voucher è una pratica pienamente legittima, ma solo se è il viaggiatore a preferirla in luogo del rimborso. Cosa, quest’ultima confermata anche dal portavoce della Corte di Giustizia U.E. .
“Allo stato attuale non è stato previsto alcun depotenziamento delle norme U.E. a tutela dei consumatori, che restano tuttora valide e prevalenti su quelle nazionali”.
Rimborso viaggi, Coronavirus: le fonti U.E. giustificative della nostra tesi
E’ vero che il settore turistico è stato messo in ginocchio dall’emergenza epidemiologica del Covid-19, ma è assurdo pensare che la reale intenzione del legislatore possa essere stata quella di formulare una normativa peggiorativa per il consumatore. Infatti, se così fosse, la normativa cd. di emergenza non sarebbe in linea con quella europea, da sempre orientata sul “favor consumatoris”, visto che già la direttiva comunitaria n. 314/90/CEE, al ventiduesimo considerando, aveva precisato che gli Stati membri devono avere la facoltà di adottare disposizioni più severe in materia di viaggi «tutto compreso», ma al fine di tutelare il consumatore!
Ed invero, il D.l. 9/2020, così come interpretato dagli “operatori di settore”, contrasterebbe palesemente con il Dlgs. 79/2011 – cd. Codice del Turismo -, già attuativo della direttiva 2008/122 CE, in virtù del “favor” sopra citato, oltre al fatto che anche il più recente l’articolo 12 della direttiva CE 2015/2302 ribadisce che “l’organizzatore deve garantire al consumatore il rimborso integrale di quanto già pagato“.
Pertanto, ricordando che lo scorso 18 marzo, la stessa Commissione Ue, in tema di trasporto aereo, marittimo, terrestre e ferroviario, si è espressa sugli orientamenti necessari a garantire l’applicazione dei diritti dei passeggeri in tutta l’Unione Europea ricordando esplicitamente che “L’offerta di un buono da parte del vettore non può pregiudicare il diritto del passeggero di optare, in alternativa, per il rimborso”, agenzie di viaggio e tour operator sono di fatto obbligate a garantire all’utente la scelta tra voucher o rimborso in denaro, perché la scelta è rimessa al consumatori!
Rimborso viaggi, Coronavirus: come tutelarsi?
Tutti coloro che hanno subito la cancellazione di un pacchetto vacanza o di un contratto di trasporto, possono utilizzare i moduli messi a disposizione sul sito www.avvocatoviaggiatore-adtv.it per chiedere cautelativamente il rimborso in denaro inviando una richiesta scritta via raccomandata A/R o via PEC. Se la risposta dell’operatore fosse negativa, il viaggiatore potrà sottoporla ai nostri esperti tramite l’indirizzo email info@avvocatoviaggiatore-adtv.it o tramite la pagina Facebook L’aVVocatoViaggiatore-ADTV. Potrà, così, capire sia se la stessa viola o meno le norme di legge a tutela dei viaggiatori, sia, in caso fosse riscontrata la violazione, quali sono le strade percorribili per ottenere un rimborso in soldi e non accontentarsi del voucher. Lo staff di L’avvocatoviaggiatore-adtv, invita, però, in questo momento particolare, tutti i viaggiatori al buon senso, specificando che ogni caso deve essere analizzato dettagliatamente al fine di valutare la sussistenza o meno del diritto al rimborso.