Coronavirus: rimborso viaggi. Presentato esposto ad Antitrust contro tour operator ed agenzie

Negato ai viaggiatori il rimborso viaggi per coronavirus. E’ legittimo il voucher?

Coronavirus: rimborso viaggi. Molte sono le persone che in questo periodo hanno subito l’annullamento dei viaggi a causa del diffondersi dell’epidemia di coronavirus.

Ed in effetti andando ad analizzare la normativa cd. “d’emergenza” di cui D.L. 9/2020 del 2 marzo 2020 e quindi l’art. 28, si nota subito una certa contraddittorietà.

Cosa si evince dall’analisi della normativa cd. d’emergenza?

Si evince, la possibilità per alcune categorie di  viaggiatori (e si ribadisce viaggiatori, non tour operator) di recedere ai sensi dell’art 1463 C.C. – impossibilità sopravvenuta della prestazione  – anche dal contratto  di pacchetto turistico.

Si evince, anche la conseguente possibilità per il viaggiatore di ricevere alternativamente il rimborso dei viaggi per coronavirus o l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzarsi entro un anno dall’emissione.  

Coronavirus: rimborso viaggi. Questo sconosciuto.

I viaggiatori stanno, però, riscontrando una certa ostilità da parte dei tour operator nella gestione del rimborso dei viaggi precedentemente acquistati, che hanno però subito l’annullamento a causa della terribile epidemia.

Infatti, questi ultimi stanno letteralmente negando i rimborsi trincerandosi dietro il Decreto Legge 9/2020 del 2 marzo scorso, che prevede la “possibilità” per questi di emettere “...un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione” (cfr. art. 28, D.L. 9/2020 commi 3, 5, 6, 7 e 9). 

E’ corretto il comportamento di tour operator e delle agenzie?

Da una prima analisi, la formulazione dell’articolo non sembrerebbe lasciare la scelta della modalità di rimborso al consumatore, tuttavia, l’emissione del voucher rimane un’alternativa e non una scelta obbligata.

Coronavirus: rimborso viaggi. Sintomaticamente, però, la quasi totalità dei tour operator ha optato per l’emissione di un voucher

Sempre, dall’analisi della normativa cd. necessaria, sebbene parrebbe non essere MAI contemplato il caso del recesso da parte dell’organizzatore/tour operator (o della compagnia aerea/marittima/ di trasporto terrestre o ferroviario), ma solo quello da parte del viaggiatore, migliaia di persone in questo periodo a seguito dell’annullamento dei loro viaggi a causa del coronavirus, in luogo dei rimborsi stanno ricevendo voucher o promesse di voucher da spendere entro un anno.

I tour operator, quindi, nonostante abbiano annullato loro stessi i pacchetti turistici, sebbene costretti da circostanze eccezionali, stanno applicando la normativa a loro favore tramite  l’emissione di un voucher da spendersi entro un anno a discapito dei viaggiatori che sono di fatto obbligati ad avere i loro soldi (spesso non pochi) “congelati” con onere di utilizzo entro un anno.           

Qual è, quindi, la reale intenzione del legislatore?

E’ legittimo chiedersi se è stata sin dall’inizio questa la reale intenzione del legislatore, laddove il D.L. 9/2020 – art.28, veniva emesso in un momento in cui solo alcune regioni d’Italia erano considerate “zona rossa” e quindi per consentire a determinate categorie di viaggiatori (ad esempio quelli residenti o domiciliati in zona rossa, quelli portatori di Covid-19 o quelli che avevano prenotato viaggi in aeree interessate dal contagio) di recedere dal contratto anche laddove non sarebbe stato loro permesso e di scegliere tra rimborso viaggi o voucher.

Coronavirus: rimborso viaggi. Il parere dell’esperto e la denuncia all’Antitrust del 15 marzo 2020.

A parere dello staff di L’avvocatoviaggiatore-adtv tale comportamento potrebbe, il condizionale è d’obbligo, rappresentare una pratica commerciale scorretta, tra l’altro denunciata in data 15 marzo 2020 dall’avvocato Gennaro Caiazzo, titolare del sito web, all’AGCM, che valuterà se aprire o meno un’istruttoria anche alla luce delle altre denunce pervenute.

Cosa ne pensano le associazioni di categoria.

Le associazioni di categoria, attraverso gli organi di stampa (di settore) sostengano sia che l’intento perseguito dal Legislatore italiano sarebbe una norma “salva mercato” (laddove, invece, la stessa parrebbe nascere per tutelare i viaggiatori), sia che sarebbe “strumentale e fuorviante l’informazione che spetti al consumatore scegliere se usufruire del voucher ovvero ottenere il rimborso”.

Nonostante tali affermazioni, sono centinaia le richieste di assistenza al rimborso viaggi pervenuteci da parte dei viaggiatori tramite il nostro indirizzo email info@avvocatoviaggiatore-adtv.it o tramite i canali social dedicati, che reclamano i loro soldi.

Ed in verità, in un momento come questo, unico nel suo genere, dove la liquidità, e non un voucher viaggio, potrebbe fare la differenza per chi è in situazione di necessità, perchè ha perso il lavoro o conta di perderlo nei prossimi mesi o per chi non riesce in questo periodo a pagare i propri debiti, è difficile pensare che la reale intenzione del legislatore possa essere stata quella di legittimare i tour operator a scegliere arbitrariamente se consentire il rimborso o emettere un voucher nei confronti degli inermi viaggiatori.

A titolo esemplificativo si pensi a chi NON potrà utilizzare il voucher entro un anno o a chi ha completamente perso l’interesse a partire per il mutare della sua situazione personale. Cosa accade in tali casi? Si perde il cd. credito nei confronti del tour operator?

La normativa ordinaria cosa prevede in questi casi?

E’ utile precisare che la norma in questione, che a nostro parere non è stata correttamente recepita dagli operatori di settore, risulterebbe, così come da questi interpretata, essere peggiorativa rispetto a quanto previsto in tema di pacchetto turistico dal Codice del Turismo (D.lgs 79/2011) .

Il Codice del Turismo, ovviamente, mai affronta il problema del rimborso viaggi per coronavirus – e che prevede per ipotesi analoghe (cfr. artt. 41 e 42) che se un pacchetto turistico viene cancellato PRIMA della partenza – tranne che per colpa del turista – quest’ultimo ha diritto in via alternativa a: 1) rimborso entro 7 gg.  lavorativi dal momento della cancellazione della somma di danaro già corrisposta; 2) usufruizione di pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore  SENZA supplemento di prezzo; 3) usufruizione di pacchetto turistico di qualità inferiore, previa restituzione della differenza di prezzo. 

La legge ordinaria, quindi,  attribuisce al viaggiatore la facoltà di scelta in questi casi, e sempre a parere dello staff di L’aVVocatoViaggiatore-ADTV, allo stato attuale, ogni comportamento dei tour operator non conforme agli artt. 41 e 42 Codice del Turismo, nonchè ogni comportamento che obbliga il viaggiatore ad accettare il voucher limitandone così il suo campo di scelta, è da considerarsi a tutti gli effetti illegittimo. Il tutto salvo modifiche o novità legislative. Si ricorda, infatti, che il decreto legge, dovrà essere convertito in legge e in quell’occasione le sue norme, inclusa quella di cui all’art. 28, potrebbero essere modificate.

Coronavirus: rimborso viaggi. Cosa può fare il viaggiatore in questo caso?

Il viaggiatore potrà, quindi, rifiutare il rimborso in voucher, se ha perso l’interesse a partire. Cautelativamente potrà inviare una richiesta scritta di rimborso via raccomandata A/R o via PEC ed attendere una risposta dall’operatore di viaggi.

Se questa fosse negativa, il viaggiatore potrà sottoporla ai nostri esperti tramite l’indirizzo email info@avvocatoviaggiatore-adtv.it o tramite la pagina Facebook L’aVVocatoViaggiatore-ADTV. Potrà così capire sia se la stessa viola o meno le norme di legge a tutela dei viaggiatori, sia, in caso fosse riscontrata la violazione, quali sono le strade percorribili per ottenere un rimborso in soldi e non accontentarsi del voucher.


                                                                          

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