Coronavirus e turismo, il diritto al rimborso del viaggio annullato

18 marzo 2020

Fonte: ASSONAPOLI

“Il tour operator che annulla il viaggio, anche per cause a lui non imputabili, é obbligato a fornire il rimborso in soldi. E’ illegittimo il voucher di pari importo da spendere entro un anno”.

“A causa dell’emergenza Coronavirus, molti tour operator cancellano il pacchetto turistico precedentemente venduto. Ma chiunque neghi al turista il rimborso in euro, fornendo solo ed esclusivamente un voucher di pari importo, commette una pratica commerciale scorretta ed illegittima.”

“Per il Codice del Turismo (D.lgs 79/2011, art.42), infatti, se un pacchetto turistico viene cancellato dal tour operator prima della partenza, il turista ha diritto:
– Al rimborso della somma di danaro corrisposta, entro 7 gg. lavorativi dal momento della cancellazione;
– Usufruire di pacchetto turistico di qualitá equivalente o superiore senza supplemento di prezzo;
– Usufruire di pacchetto turistico di qualitá inferiore, previa restituzione della differenza di prezzo;”
Lo rende noto l’avvocato Gennaro Caiazzo, promotore del sito web “AvvocatoViaggiatore–adtv” che aggiunge: “Qualsiasi tour operator che, appellandosi al D.L. 9/2020 commi 3,5,6,7 e 9, proponga solo un voucher di pari importo al turista a cui ha annullato il viaggio, commette una pratica illegittima, già denunciata al Garante della Concorrenza e del Mercato. Contro tale pratica, il turista potrá opporsi invocando il Codice del Turismo ed in ultima istanza una delle ADR o le vie legali. Intanto si invita a segnalare tale pratica sia all’AGCM, nonchè, per ricevere consulenza gratuita, all’indirizzo info@avvocatoviaggiatore-adtv.it

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https://www.assonapoli.it/coronavirus-e-turismo-il-diritto-al-rimborso-del-viaggio-annullato/