RITARDO VOLO DIRITTI

Ritardo volo non comunicato? Giunto in  aeroporto hai scoperto che  a causa di un ritardo volo improvviso o comunicato all’ultimo momento, non partirai all’orario prestabilito e che dovrai attendere di essere ricollocato sul primo aereo disponibile (a limite anche con destinazione o luogo di partenza diverso da quello originariamente pattuito)? Il ritardo volo o la sua cancellazione ha causato la perdita del volo in coincidenza? Nonostante il tuo aereo sia giunto a destinazione con un leggero ritardo, non hai fatto in tempo ad imbarcarti sul volo in proseguo?

Se oltre a subire uno dei disagi sopra descritti, sei anche giunto a destinazione con più di tre ore di ritardo rispetto all’orario contrattualmente stabilito, potresti aver diritto ad un risarcimento in danaro.

Infatti, la normativa europea di settore impone alle compagnie aeree, a determinate condizioni, di tutelare il passeggero nei seguenti modi:

  • fornirgli la dovuta assistenza (es. pasti, bevande, fax e telefonate etc.)
  • pagargli la compensazione pecuniaria di euro 250,00 / 400,00 / 600,00 in base all’itinerario contrattualmente stabilito ed alla lunghezza della tratta coperta.
  • riorganizzare nel minor tempo possibile il suo itinerario al fine di creargli meno disagio possibile

(N.B. Puoi avere un aggiornamento completo della normativa di settore consultando  il sito web dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile)

Ovviamente, non in tutti i casi di ritardo volo superiore a tre ore la compagnia è tenuta a pagare la compensazione pecuniaria al passeggero. Infatti, ogni ipotesi di ritardo volo / cancellazione volo deve essere valutata attentamente da un esperto al fine di escludere sia l’esistenza di una circostanza eccezionale valida, sia che la tratta coperta sia ricompresa fra quelle che possono dare diritto ad un risarcimento da ritardo volo.

E’ buona norma conservare

  1. le carte d’imbarco relative al volo ritardato e/o a quello sostituito;
  2. il biglietto elettronico;
  3. l’eventuale attestazione di avvenuto ritardo volo (quest’ultima può essere richiesta stesso in aeroporto alla compagnia aerea);
  4. le ricevute di spesa  (anche la più banale, se riconducibile alla mancata o insufficiente assistenza);
  5. ogni altro documento inerente all’evento del ritardo volo. 

Come già anticipato, non tutte le ipotesi di ritardo volo generante un ritardo all’arrivo superiore a tre ore obbligano la compagnia aerea  a pagare la compensazione pecuniaria al passeggero.

Infatti, ogni ipotesi di ritardo volo deve essere valutata attentamente da un esperto al fine di:

  • escludere  l’esistenza di una circostanza eccezionale valida;
  • valutare che la tratta coperta sia effettivamente compresa fra quelle che possono dare diritto alla compensazione pecuniaria;
  • verificare se la documentazione in possesso del viaggiatore sia idonea e completa.

E’ buona norma conservare:

  1. le carte d’imbarco relative al ritardo volo e/o l’email di prenotazione;
  2. le carte d’imbarco relative al nuovo volo offerto dalla compagnia aerea o comunque i suoi riferimenti;
  3. eventuale attestazione di avvenuto ritardo volo (quest’ultima può essere richiesta stesso in aeroporto al desk della compagnia aerea);
  4. le ricevute di spesa, anche la più banale, se riconducibile alla mancata o insufficiente assistenza (es. pasti e bevande, telefonate, alloggio e transfer) relativa al tuo ritardo volo;
  5. ogni altro documento inerente all’evento del ritardo volo.

Il team di esperti di L’aVVocato Viaggiatore-adtv  offre gratuitamente informazione e consulenza  a tutti coloro che ne faranno richiesta – tramite il nostro modulo di contatto o tramite i nostri canali di comunicazione – al fine di vagliare, caso per caso, se vi è stata o meno violazione della normativa europea nei confronti del passeggero. Inoltre, nel caso sussistano gli estremi per l’ottenimento della compensazione pecuniaria e/o di un risarcimento, offre assistenza a condizioni e modalità pressoché gratuite mettendo a disposizione tutto il know how di un team di professionisti del settore capaci di operare in tutta Italia e di assistere anche cittadini residenti all’estero.

Attenzione: L’aVVocato Viaggiatore-adtv consiglia di diffidare da portali web, spesso copia l’uno dell’altro, che millantano semplici e veloci rimborsi in danaro in caso di disagio aereo.  Infatti, le compagnie aeree, a discapito di quanto qualche portale web vuole far credere, sono delle società che gestiscono centinaia di voli al giorno in tutto il mondo e,  oltre all’attenzione che   hanno per i loro clienti / passeggeri (nella maggior parte dei casi), conoscono bene la normativa di settore e sono pronte a difendere il loro operato con i denti anche in giudizio. Pertanto, prima di firmare / accettare di procedere a richieste di risarcimento contro gruppi societari che operano a livello mondiale, molto spesso campate in aria, verificate l’attendibilità dell’interlocutore  al fine di non incorrere nel rischio di dover pagare voi il danno.